<<2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformitā della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, č garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.>>.