Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Capo I

Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020

Art. 89

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1 le parole <<incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi per l'internazionalizzazione delle imprese>>;

b) dopo la lettera n quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

n sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3;

n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.>>.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25, comma 5, è abrogata la lettera n ter) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005.

Art. 90

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1398 di data 26 luglio 2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26 luglio 2021.

Art. 91

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile>>;

b) al comma 2 ter le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il COMET S.c.a.r.l.>>;

c) al comma 2 ter.1. le parole <<L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l.>>.

Art. 92

(Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 22 bis

(Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 22 ter

(Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.>>.

2. All'articolo 23 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<dei potenziali imprenditori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei nuovi imprenditori>>;

b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)

1. All'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)>> sono aggiunte le seguenti: <<e successive modifiche e integrazioni>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).>>;

c) dopo la lettera b) del comma 9 è aggiunta la seguente:

<<b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.>>.