Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Capo VII

Rafforzamento dell'internazionalizzazione

Art. 58

(Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati, nonché tramite i cluster riconosciuti con l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione Europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta.

3. La Regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)

1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: <<Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese>>.

2. L'articolo 24 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Contributi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".

2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

3. L'articolo 25 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) partecipazione a fiere ed esposizioni;

b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

c) partecipazione a incontri business to business;

d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;

h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.>>.

4. L'articolo 26 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

<<Art. 26

(Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.>>.

5. Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

<<Art. 26 bis

(Internazionalizzazione digitale)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;

b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;

c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;

g) organizzazione di eventi web-based.>>.