Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Capo IV

Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito

Art. 42

(Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)

1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili e adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale. La riforma individua inoltre nuovi strumenti, estendendo l'operatività al leasing, promuovendo il microcredito e il credito di importo ridotto, introducendo la possibilità di rafforzare gli interventi di finanziamento agevolato con contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari, nonché pianificando l'impiego di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.

Art. 43

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)

1. L'articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Strumenti di intervento)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.>>.

Art. 44

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;

e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;

f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.

2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.>>.

Art. 46

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.

2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.>>.

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

Art. 48

(Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter

(Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.

Art. 49

(Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 48, è inserito il seguente:

<<Art. 6 quater

(Microcredito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.

2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

2. Dopo l'articolo 6 quinquies della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 30, è inserito il seguente:

<<Art. 6 sexies

(Prestiti partecipativi)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:

a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;

b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.>>.

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.>>.

Art. 51

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.

Art. 52

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. L'articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

(Disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)

1. All'articolo 9 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Spese ammissibili, vincoli e subentro)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.>>.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE>>;

b) al comma 9 le parole <<al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia>>;

c) al comma 9 ter le parole <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3>>.

Art. 55

(Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)

1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

(1)(8)(11)(14)(16)

2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;

b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);

c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);

d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";

f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

(15)

3. Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4. Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.

5. Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:

a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

(2)(9)(12)(17)

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l’anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.

(3)(10)(13)(18)

8. All'articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c) i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

(4)(5)(6)(7)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021

Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021

Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021

Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.

Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.

Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.

Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022

10  Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022

11  Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.

12  Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.

13  Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.

14  Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022

15  Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022

16  Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

17  Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

18  Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.