Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Capo X

Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale

Art. 62

(Valorizzazione dei consorzi)

1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l'insediamento di nuove attività produttive ad alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo strumento degli incentivi agli insediamenti, nonché le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale quale modello organizzativo di eccellenza per la gestione del territorio di competenza, agevolando l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di governo degli agglomerati industriali.

Art. 63

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<nuovi insediamenti produttivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.>>.

Art. 64

(Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)

1. All'articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.>>;

c) al comma 2 il periodo <<I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.>> è soppresso;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;

e) al comma 8 dopo le parole <<zone industriali>> sono inserite le seguenti: <<, e di proprietà degli stessi,>>.

Art. 65

(Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. Dopo l'articolo 63 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 63 bis

(Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.>>.

Art. 66

(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)

1. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;>>;

b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

<<b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;

b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;

b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;

b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;>>;

c) al comma 2 prima delle parole <<Nell'esercizio delle funzioni>> sono inseriti i seguenti periodi: <<I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi.>>;

d) alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<e delle infrastrutture>>;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<<5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.

5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.>>;

f) al comma 6 dopo le parole <<articolo 51>> sono inserite le seguenti: <<e 51 ter e regolamenti correlati>> e dopo le parole <<la stipula di convenzioni>> sono inserite le seguenti: <<o la delegazione amministrativa intersoggettiva,>>;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.>>;

h) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.>>.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d'amministrazione dei consorzi)

1. All'articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo la parola <<omnicomprensivo>> sono aggiunte le seguenti: <<, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,>>;

b) al comma 11 dopo la parola <<omnicomprensivo>> sono aggiunte le seguenti: <<, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,>>.

Art. 68

(Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)

1. L'articolo 79 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 79

(Bilancio)

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, in quanto compatibili.

2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.>>.

Art. 69

(Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)

1. L'articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 80

(Piano industriale)

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:

a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;

b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano è data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.

2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.

3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.

4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.>>.

2. I procedimenti di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1.

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)

1. L'articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 82

(Vigilanza)

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.

2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.>>.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. All'articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e all'EZIT>> sono soppresse e dopo la parola <<paesaggistica>> sono aggiunte le seguenti: <<, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari>>;

b) al comma 2 le parole <<o dell'EZIT>> e <<e dell'EZIT>> sono soppresse e dopo la parola <<rilevante.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.>>;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.

2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.>>;

d) ai commi 4 e 5 le parole <<e l'EZIT>> sono soppresse.

Art. 72

(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. All'articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e all'EZIT>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.>>;

c) alla lettera b) del comma 2 le parole: <<e l'EZIT>> sono soppresse;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.>>;

e) al comma 3 le parole: <<e l'EZIT>> sono soppresse;

f) al comma 9 le parole: <<e di parametri di proporzionalità>> sono soppresse.

Art. 73

(Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. All'articolo 87 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<comma 3,>> sono aggiunte le seguenti: <<e 63 bis,>>;

b) al comma 4 dopo la parola <<riordino>> sono aggiunte le seguenti: <<e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2,>>;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).>>.

Art. 74

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 ter della L.R. 9/2009.

Art. 75

(Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)

1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.

2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.

3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/2019, e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015.

Art. 76

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 dopo le parole <<un contributo>> sono inserite le seguenti: <<, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014,>>;

b) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

<<38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.>>.