Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Capo IV

Snellimento, semplificazione, incentivi automatici

Art. 27

(Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)

1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:

a) articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis e 62 della legge regionale 12/2002;

b) articolo 2, comma 54, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

c) articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni.

Art. 28

(Spese antecedenti la domanda di contributo)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattività previsti dalla normativa di settore.