Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 93

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)

1. All'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)>> sono aggiunte le seguenti: <<e successive modifiche e integrazioni>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).>>;

c) dopo la lettera b) del comma 9 è aggiunta la seguente:

<<b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.>>.