Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 92

(Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 22 bis

(Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 22 ter

(Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.>>.

2. All'articolo 23 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<dei potenziali imprenditori>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei nuovi imprenditori>>;

b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.