Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 87

(Welfare territoriale e aziendale)

1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.