Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 82

(Complessi produttivi degradati)

1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.

2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:

a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;

b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;

c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all’articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.