Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 51

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.