Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

Art. 39

(Consorzio unitario per la montagna)

1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.