Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
TITOLO V
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Capo I
 Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020
Art. 89
 (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 90
 (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
1.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1398 di data 26 luglio 2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26 luglio 2021.
Art. 92
 (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:
Art. 22 ter
 (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.>>.

Capo II
 Interpretazione autentica
Art. 94
 (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per trasformazione di prodotti del settore lattiero-caseario si intende la trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.