Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Capo II
 Economia circolare
Art. 79
 (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:
a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;
b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;
c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 67, lettera a), L. R. 13/2022
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 67, lettera b), L. R. 13/2022
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 80
 (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2024
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 11, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 11, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.