Art. 40
(Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)
1.
Al fine di sostenere le imprese e l'occupazione l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento:
a) riconversioni produttive relative agli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
b) riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti del mercato di riferimento;
c) interventi di revamping digitale di attrezzature e macchinari già presenti in azienda al fine di rendere possibile la gestione o il controllo da remoto e che prevedono il comprovato utilizzo dei relativi dati, ai fini del miglioramento dei processi produttivi.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
3. La Regione, ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui al comma 1.