Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Capo I
 Turismo e impresa
Art. 32
 (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.
Art. 33
 (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.
Art. 35
 (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 21/2016, al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)
Art. 38
 (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i " voucher TUReSTA in FVG ", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002, l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023