Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 2
 (Principi e finalità)
1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;
c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;
e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, il conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;
j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;
k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;
l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;
n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;
o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time;
q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;
r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;
s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;
t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione;
u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;
v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;
x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.
Capo II
 Normativa europea e norme di attuazione
Art. 6
 (Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.