Art. 87
(Welfare territoriale e aziendale)
1. La Regione riconosce tra le prioritą da sviluppare a favore della produttivitą delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attivitą produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attivitą produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attivitą da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.