Art. 83
(Riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 82, comma 2.
2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.
3.
Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 82, comma 2:
a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della
legge regionale 3/2015;
b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all'
articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63;
c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2.