Art. 8
(Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)
1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini mediante misure anche di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.