Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 78
 (Impresa diffusa)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull'articolo 86 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), è aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.