Art. 75
(Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietā dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui č attribuita la proprietā in attuazione delle disposizioni di cui alla
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietā al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.
2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'
articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.
3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla
legge regionale 21/2019, e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell'
articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015.