<<2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.
2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.
2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrā inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attivitā produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;