Art. 60
(Sostegno all'attrazione di investimenti)
1. Al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attivitā di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'
articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalitā ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalitā di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.
3.
Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:
a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;
b) investimento minimo di 7 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;
c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni;
d) vincolo di destinazione almeno settennale.
4. Nell'ambito delle attivitā di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.