Art. 57
(Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)
1.
Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalitą della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attivitą produttive:
a) monitora le opportunitą di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualitą rivolte allo sviluppo economico dei territori;
b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;
c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.