<<Art. 8
(Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.