Art. 5
(Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi.