<<Art. 6 quater
(Microcredito)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attivitā di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.
2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del
decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.