Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.