Art. 39
(Consorzio unitario per la montagna)
1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale č autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attivitā di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalitā per la concessione dei contributi di cui al comma 1.