1.
Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualitą delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o societą di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unitą operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitivitą ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;
b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialitą di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilitą e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.