Art. 31
(Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietą.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
3. Al perseguimento delle finalitą di cui al comma 1 si provvede con le modalitą di cui all'articolo 56, comma 4.