Art. 28
(Spese antecedenti la domanda di contributo)
1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attivitą produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilitą delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattivitą previsti dalla normativa di settore.