Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 27
 (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.
3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le medesime finalitā indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro č sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietā e delle autocertificazioni.