Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 17
 (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.
5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.
6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.
7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.
8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
5 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023