Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 77 bis aggiunto da art. 2, comma 28, L. R. 13/2022
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 2
 (Principi e finalità)
1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;
c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;
e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, il conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;
j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;
k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;
l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;
n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;
o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time;
q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;
r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;
s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;
t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione;
u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;
v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;
x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.
Capo II
 Normativa europea e norme di attuazione
Art. 6
 (Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
TITOLO II
 MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Disposizioni in materia di commercio
Art. 7
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni:
a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;
b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;
c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, nelle quali si intenda promuovere e incentivare il recupero degli spazi commerciali e artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;
d) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e le piazze commerciali;
e) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);
f) attività commerciali: attività economiche, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m) e n), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
g) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
h) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;
i) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;
j) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.
Art. 10
 (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.
2. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con sede nel territorio comunale medesimo.
4. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.
5. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricato dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.
7. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 6, con modalità e procedure definite nell'Accordo di partenariato di cui al comma 3.
Art. 11
 (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attività commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei Comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.
3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.
Art. 12
 (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)
2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.
Art. 13
1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.
3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.
5. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
6. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
7. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 15/2022
Art. 14
 (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)
2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.
Art. 16
 (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)
1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.
Art. 17
 (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.
5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.
6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.
7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.
8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
5 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023
Capo II
 Digitalizzazione
Art. 18
 (Crescita e diffusione della cultura digitale)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;
b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;
c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;
d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;
e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;
g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;
h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;
i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.
5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
 (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 21
 (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)
1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.
Art. 22
 (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.
3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
Art. 23
 (Misure a sostegno delle KIBS)
1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.
2. Per la finalità di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:
a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;
b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;
c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.
3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 24
 (Progetti di open technology per le imprese)
1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, o nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) 651/2014, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 3o giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
Capo III
 Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding
Art. 25
 (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)
1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:
a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;
b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).
Capo IV
 Snellimento, semplificazione, incentivi automatici
Art. 27
 (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.
3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni.
Capo V
 Nuovi canali di comunicazione
Art. 29
 (Nuovi canali di comunicazione)
1. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso:
a) l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese;
b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole imprese, rilevate anche tramite l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;
c) la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture di bandi previste per l'annualità in corso;
d) l'accompagnamento alla presentazione di progetti e domande, in collaborazione con le associazioni di categoria, con la costituzione di un gruppo di professionisti ed esperti specificamente formati;
e) la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato a ricevere le informazioni di interesse;
f) la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, un Ecosistema digitale;
g) la realizzazione di specifici pacchetti informativi dedicati in particolare alla diffusione delle pratiche legate all'economia circolare, all'economia sostenibile e alle novità introdotte dalla presente legge;
h) la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali in particolare quelle giovanili;
TITOLO III
 MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Turismo e impresa
Art. 32
 (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.
Art. 33
 (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.
Art. 35
 (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 21/2016, al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)
Art. 38
 (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i " voucher TUReSTA in FVG ", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002, l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023
Capo II
 Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza
Art. 40
 (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)
2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui al comma 1.
Capo IV
 Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito
Art. 43
 (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Strumenti di intervento)
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.>>.

Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.

Art. 48
 (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

Art. 49
 (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)
Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Contribuzione integrativa)
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.

Art. 52
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

Art. 55
 (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
5.
Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021
4 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
5 Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
6 Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
7 Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
9 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
10 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
11 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
12 Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
13 Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022
15 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Capo V
 Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria
Art. 56
 (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)
1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.
2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.
4. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31, 37 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 1 milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
6. L'Amministrazione regionale promuove la diffusione e la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale ad adesione volontaria, anche con riferimento alla piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come introdotto dall'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
Capo VII
 Rafforzamento dell'internazionalizzazione
Art. 58
 (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati, nonché tramite i cluster riconosciuti con l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione Europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta.
3. La Regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 59
 (Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)
1.
La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: <<Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese>>.

Capo VIII
 Attrazione di investimenti
Art. 60
 (Sostegno all'attrazione di investimenti)
4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 18, lettera e), L. R. 14/2023
7 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 2, comma 18, lettera f), L. R. 14/2023
Capo IX
 Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale
Art. 61
 (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), con i limiti previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera k), della legge regionale 3/2015, limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della cantieristica e della nautica, del legno arredo, della trasformazione agroalimentare e del comparto biomedicale, tramite il sostegno a progetti unitari di filiera.
2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Capo X
 Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)
1. All'articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 66
 (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)
1. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 69
 (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)
1.
L'articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:
<<Art. 80
 (Piano industriale)
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.
4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.>>.

2. I procedimenti di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1.
Art. 71
 (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 ter della L.R. 9/2009.
Art. 75
 (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.
2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.>>.

TITOLO IV
 MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
 Economia sostenibile
Art. 77
 (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, all'articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)
1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

b) i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
Art. 77 bis
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 28, L. R. 13/2022
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 78
 (Impresa diffusa)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull'articolo 86 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), è aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
 Economia circolare
Art. 79
 (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:
a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;
b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;
c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.
7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 67, lettera a), L. R. 13/2022
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 67, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 80
 (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Riuso e recupero
Art. 81
 (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:
a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;
b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;
c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;
e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 5, L. R. 15/2022
Art. 82
 (Complessi produttivi degradati)
1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 84
 (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 10, L. R. 13/2022
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 13/2023
Capo IV
 Responsabilità sociale d'impresa
Art. 86
 (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)
1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d'impresa, anche tramite l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all'alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all'accompagnamento alle imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili e al mantenimento e sostegno allo sviluppo di una strategia sostenibile di lungo periodo.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 13/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 29, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 29, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo VI
 Nuovi modelli organizzativi
Art. 88
 (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)
1. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive.
2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:
a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;
b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;
c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;
d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;
e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.
3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.
4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.
5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.
6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di cui all'articolo 4 quinquies della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è l'organo deputato ai fini del monitoraggio e della eventuale verifica, su richiesta delle parti, dei regolamenti di collaborazione di cui al comma 2, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Tavolo permanente verifica, esclusivamente su richiesta delle parti, tra le varie condizioni anche a tutela della concorrenza, che il datore di lavoro abbia correttamente o meno fruito degli interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, e svolgendo un accertamento sul merito del trattamento economico e/o normativo contrattuale applicato dai regolamenti di collaborazione ed effettivamente e sostanzialmente garantito ai lavoratori, non limitandosi a un mero accertamento legato a una formale applicazione dei regolamenti di collaborazione medesimi. Tuttavia questa valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale. Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati anche da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale determinerà la perdita di eventuali interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, solo qualora, in esito alla volontaria verifica richiesta dalle parti, non vengano riportati a equivalenza in un tempo congruo determinato di volta in volta dal medesimo Tavolo permanente.
TITOLO V
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Capo I
 Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020
Art. 89
 (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 90
 (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
1.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1398 di data 26 luglio 2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26 luglio 2021.
Art. 92
 (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:
Art. 22 ter
 (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.>>.

Capo II
 Interpretazione autentica
Art. 94
 (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per trasformazione di prodotti del settore lattiero-caseario si intende la trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.
TITOLO VI
 CLAUSOLA VALUTATIVA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo II
 Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 97
 (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)
1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.
Art. 98
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.800 euro, suddivisa in ragione di 30.800 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 165.000 euro per l'anno 2022 e di 225.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, per le finalità della lettera a), relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 243.008,29 euro, suddivisa in ragione di 143.008,29 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all'articolo 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
7. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, per l'anno 2021 è autorizzata, relativamente alle spese di parte capitale, la spesa complessiva di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per le finalità dell'articolo 6 quinquies, comma 2, della legge regionale 2/2012, come introdotto dall'articolo 30, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 60.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.100.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 1.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2 ter.1.1 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 36, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per le finalità di cui all'articolo 38 è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 50, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera d), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Per le finalità di cui all'articolo 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 2/1992, come sostituito dall'articolo 59, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. Per le finalità di cui all'articolo 60, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
41. Per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Per le finalità di cui all'articolo 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 73, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità previste dall'articolo 78 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.
49. Per le finalità di cui all'articolo 81, comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
50. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1.600.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
51. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
52. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
53. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
54. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettere l) e da n quinquies) a n septies), della legge regionale 4/2005, come modificato dall'articolo 89, è autorizzata la spesa complessiva di 1.368.000 euro, suddivisa in ragione di 668.000 euro per l'anno 2021 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
55. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
56. Per le finalità di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 3/2015, come inserito dall'articolo 92, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascun degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
59. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2021 mediante storno per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI ed artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per 200.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
60. All'onere derivante dal comma 14 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
61. All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
62. All'onere derivante dal comma 49 si provvede mediante storno di complessivi 40.000 euro per l'anno 2021 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
63. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.