Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Capo III
 Riuso e recupero
Art. 81
 (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:
a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;
b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;
c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;
e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 5, L. R. 15/2022
Art. 82
 (Complessi produttivi degradati)
1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 84
 (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", assegnati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 10, L. R. 13/2022
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 13/2023
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, L. R. 3/2024