Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Capo IV
 Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito
Art. 43
 (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Strumenti di intervento)
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.>>.

Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.

Art. 48
 (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

Art. 49
 (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)
Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Contribuzione integrativa)
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.>>.

Art. 52
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

Art. 55
 (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
5.
Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021
4 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
5 Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
6 Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
7 Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
9 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
10 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
11 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
12 Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
13 Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022
15 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.