Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 97
 (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)
1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.