Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 11
 (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attivitā commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei Comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.
3. Per l'attuazione delle finalitā del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attivitā commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.