Art. 11
(Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attivitā commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei Comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.
2.
In ciascun distretto č costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie:
a) Comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 3.000 abitanti;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della cooperazione;
c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'articolo 10, comma 3, lettera c).
3. Per l'attuazione delle finalitā del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attivitā commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.