Legge regionale 09 febbraio 2021 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

Art. 2

(Misure a sostegno dei settori culturale e sportivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle attività.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono concesse a favore di soggetti, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.

3. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le sovvenzioni sono concesse e contestualmente erogate sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati; le sovvenzioni sono concesse in misura forfetaria e si intendono erogate a titolo definitivo a favore dei beneficiari.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuate le tipologie di beneficiari, i requisiti dei medesimi, le tipologie di attività culturali o sportive, o di beni del patrimonio culturale o di luoghi della cultura regionali in gestione, a cui si rivolge il sostegno, i criteri e le modalità di richiesta e di concessione delle sovvenzioni, e le risorse da assegnare.