Legge regionale 09 febbraio 2021, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.
Art. 9
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 2 č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 3 č autorizzata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 1, č autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 5, comma 1, č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 6 č autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto dei commi 3 e 4, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Al fine di provvedere all'integrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, č autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.