Legge regionale 09 febbraio 2021, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.
Art. 5
 (Sostegno e rilancio degli impianti natatori)
1. Al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti.
2. Il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale.
3. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento.