Legge regionale 09 febbraio 2021, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.
Art. 4
 (Ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali)
1. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali e sociali dei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 nel limite massimo ognuno di 60.000 euro agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e che coinvolgano almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno una associazione che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni oggetto del progetto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il servizio competente in materia di attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più bandi nei quali vengono definiti termini e modalità di presentazione delle domande, di erogazione anche anticipata e di rendicontazione dei contributi concessi, nonché criteri di valutazione delle stesse.