Art. 1
(Finalitą e definizione)
1. La presente legge, al fine di fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionale.
2. Ai sensi della presente legge, si intende per luoghi della cultura: le sale teatrali e cinematografiche, gli auditorium, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi espositivi, i parchi archeologici.