Legge regionale 08 febbraio 2021, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.
Art. 4
 (Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), previa istanza del beneficiario, e fissa il termine di ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in ordine all'approvazione del relativo progetto definitivo esecutivo alla data di entrata in vigore della stessa.