Legge regionale 08 febbraio 2021, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.
Art. 3
2. Il contributo di cui al comma 1 č concesso ed erogato con le modalitā di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 3/2020, a fronte di specifica domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di turismo unitamente alla documentazione prevista dal comma 4.
3. In considerazione dell'attivitā svolta dai Consorzi e dalle reti d'impresa turistiche a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessitā di garantire la continuitā dei servizi anche in assenza di svolgimento dell'attivitā da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche, il contributo massimo concedibile per ogni soggetto č determinato in 50.000 euro per i Consorzi e in 20.000 euro per le reti d'impresa turistiche, tenendo conto della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
4. Le domande di contributo dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo, da pubblicarsi sul sito internet istituzionale e, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato.
5. Al contributo di cui al comma 1 si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 13/2021