Art. 2
(Ulteriori contributi a favore degli operatori economici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter, della
legge regionale 3/2020
.
4.
Le economie derivanti dall'utilizzo delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all'
articolo 5, comma 1 ter, della legge regionale 3/2020
, possono essere utilizzate per il soddisfacimento delle ulteriori domande presentate a valere sulle linee contributive di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 5.1, comma 1, della medesima legge regionale, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.