Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. In deroga all' articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono ammissibili al contributo di cui all' articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2019, anche le fondazioni bancarie.
4. Per le finalità di cui al comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020, come modificata dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo, culturale e relazionale di bambini e adolescenti, anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, è autorizzata a finanziare l'Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni per il triennio 2021-2023, sottoscritto tra i partner, e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
8. La domanda di contributo per le finalità di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'Accordo di cui al comma 7. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il progetto denominato LeggiAmo 0-18 è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
12. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
13. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 12 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
14. Per le finalità di cui al comma 12 gli Ecomusei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
15. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
16. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
17. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
19. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
21. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, come modificate dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020, mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
23. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 22 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
24. Per le finalità di cui al comma 22 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
25. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
26. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
27. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
29. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Per le finalità di cui al comma 30 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
37. Nell'ambito delle azioni di rafforzamento delle iniziative per sviluppare e mantenere il territorio montano e il suo tessuto socio economico attivo e vitale, la Regione è autorizzata a stipulare con il Consorzio Innova FVG, di cui all'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nelle more della definizione dell'operazione di cui all'articolo 7, commi 9 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), una convenzione per la messa a disposizione da parte del Consorzio di personale per il supporto nella gestione e realizzazione degli interventi e delle attività sportive e culturali connesse, in particolare, all'organizzazione dell'evento denominato Eyof FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea, nonché a supporto delle attività e delle iniziative della Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, anche quale capofila nella realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione della rete museale della Carnia e di interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale (MESS).
38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
39. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Comma 33 sostituito da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 13/2021
2 Comma 34 sostituito da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole sostituite al comma 32 da art. 6, comma 40, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 41, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.