Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2021.
Art. 4
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o entrambe le categorie dei beneficiari di cui al comma 2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
5. I contributi sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati richiesti ed erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.
6. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
7. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 10.000 euro e 150.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
10. In applicazione delle finalità di contrasto all'abbandono dei territori montani di cui all'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione promuove le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata.
11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti costituiti da imprese con unità tecnico-economica in territorio montano, contributi per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli.
14. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui al comma 11, i beneficiari devono essere costituiti da almeno dieci imprese agricole che operano nelle attività di cui al comma 13 e che hanno un'unità tecnico-economica nel territorio montano, di cui almeno sei devono avere un'unità tecnico-economica nelle zone di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000.
18. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e delle singole imprese che lo costituiscono e che partecipano al progetto.
19. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi, nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serieL n. 352 del 24 dicembre 2013.
20. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo dell'aiuto, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
22. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, commi 2 e 4, della legge regionale 7/2000. Per il medesimo periodo del vincolo di destinazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti di cui al comma 14 che si intendono rispettati anche in caso di sostituzione di una o più imprese aderenti.
23. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di cui al comma 22, comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.
24. Per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
25.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono inserite le seguenti parole: <<e degli aiuti di cui al comma 2>>.

27.
Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis.1
 (Misure urgenti per contrastare la diffusione del bostrico)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.>>.

28. Per le finalità previste dall'articolo 1 bis. 1 della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 27 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
34. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 51, della legge regionale 14/2018 e per gli effetti dell'articolo 2, comma 53 bis, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 33, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
35. La Regione, a fronte dell'elevato numero di richieste di indennizzo pervenute nel 2020 per i danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica nonché degli impedimenti al regolare svolgimento delle attività di rilievo dei danni sul territorio dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
36. L'aiuto di cui al comma 35 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
37. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
39. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 38, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2020 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008), detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.
40. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 37. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
41. Per le finalità di cui al comma 35, è destinata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
42. La Regione valorizza in maniera etica ed economica le carni della fauna abbattuta in attuazione di provvedimenti di prelievo in deroga cedendo le relative spoglie alle strutture autorizzate per la macellazione e la successiva commercializzazione.
43. Al fine di dare applicazione, anche in via sperimentale alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche avvalendosi di soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, una rete di centri di stoccaggio per la raccolta, gestione e preparazione delle spoglie da conferire alle strutture autorizzate alla macellazione.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 81.
45. Le entrate derivanti dalla cessione delle carni ai sensi del comma 42, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Slow Food Italia, esclusivamente per iniziative da attivarsi entro i confini del Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'attività dei presidi di tutela, riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.
48. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
50. Al fine di sostenere la ricerca sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità di montagna del Gemonese, ente capofila del progetto pilota integrato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", da sviluppare in rete con i Comuni di Muggia, San Leonardo e Castelnovo del Friuli.
51. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Comunità di montagna del Gemonese presenta domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
55. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
60. Per le finalità di cui al comma 59, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.
66. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 65, è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.
67. Per la concessione dei contributi di cui al comma 62 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
68. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020 con cui è ripartito il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, istituito nell'ambito del regime di aiuto di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore della pesca in acque interne sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
69. Per la concessione dei contributi di cui al comma 68, è applicata la somma di 21.303,26 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.
70. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Oggetto)
1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.>>;

o)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Norme transitorie)
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).>>;

71. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come sostituito dal comma 70, lettera o), è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
72. La Regione trasferisce alle Comunità di montagna risorse per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), attribuite alle Comunità medesime ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
76. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
78. Per le finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Andreis un contributo per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di finanziare le domande ammesse a contributo presentate nel 2020 dalle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata e non finanziate.
80. Per le finalità di cui al comma 79, è destinata la spesa di 5.540 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
81. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 62 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 63 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Lettera a) del comma 35 sostituita da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 38 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5 Parole sostituite al comma 39 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6 Comma 75 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 29 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
8 Comma 30 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
9 Comma 31 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
10 Comma 32 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
11 Parole aggiunte al comma 73 da art. 3, comma 43, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Comma 74 sostituito da art. 3, comma 43, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13 Comma 74 bis aggiunto da art. 3, comma 43, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14 Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 85, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15 Parole aggiunte al comma 61 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
16 Comma 62 sostituito da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17 Parole soppresse al comma 63 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18 Comma 64 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19 Comma 65 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
20 Comma 53 interpretato da art. 3, comma 23, L. R. 14/2023 . Per <<costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture>> si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.